Il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede la compilazione del “registro dei trattamenti”noto anche come “quaderno di campagna”.
 
 
La tenuta del Registro dei trattamenti è un obbligo per tutti gli agricoltori che vendono o cedono le loro produzioni a terzi, mentre ne sono esentati  coloro  che utilizzano i prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all’autoconsumo.
 
 

Secondo l’art.16 del D.Lg. n.150/2012 :

“per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l’elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura
agraria.”
 
 
Su di esso vanno annotati tutti i trattamenti fitosanitari entro la raccolta e comunque non più tardi di 30 giorni dalla esecuzione del trattamento stesso.
 
 
Il Registro va conservato per almeno i 3 anni successivi a quello cui si riferiscono i trattamenti.
 
Sempre secondo l’art.16 del D.Lg. n.150/2012 :
Il registro dei trattamenti riporta:
a) i dati anagrafici relativi all’azienda;
b) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
c) la data del trattamento, il prodotto e la relativaquantità impiegata, espressa in  chilogrammi o litri, nonché l’avversità che ha reso necessario il trattamento.
 
Il Quaderno di campagna deve essere compilanto anche quando:
– I trattamenti vengono eseguiti per la difesa di  derrate immagazzinate
– Per trattamenti in ambito extra-agricolo (es. verde pubblico).
 
“può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.”
 
Qualora i trattamenti siano effettuati dal contoterzista:
il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell’azienda allegando l’apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento  fitosanitario effettuato.”
 
Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell’associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.”
 
Le sanzioni che derivano dalla mancata tenuta del Registro dei trattamenti sono riportate nell’art.24 comma 13 del D.Lg. n.150/2012:
 
” Salvo che il fatto costituisca reato, l’acquirentee l’utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall’articolo 16,comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revocadell’autorizzazione.”

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