Una figura professionale ancora poco conosciuta è quella del Consulente.  Le aziende agricole usufruiscono da tempo di figure professionali che forniscono un supporto tecnico alla gestione agronomica delle colture e alla difesa fitosanitaria.

Queste figure non  sono  mai state soggette a norme specifiche, mentre da tempo è invece prevista una specifica formazione, con successivo rilascio di certificato (il famoso “patentino”), a carico degli utilizzatori  (agricoltori, contoterzisti ecc.) e dei distributori (rivenditori) di prodotti fitosanitari.

Recente e totalmente nuova  è invece la figura del consulente, istituita dal Decreto legislativo n. 150/2012,  che all’Art. 8.1 così riporta :

“A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere  un’attività  di  vendita  di  prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato  di  abilitazione  rilasciato,  ai  sensi  dell’articolo  7, dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.”

Tale Decreto all’Art. 3 definisce la figura del consulente come:

Persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.”

Il consulente è dunque un diplomato o laureato in agraria in discipline agrarie o forestali  in possesso di un certificato di abilitazione che attesti la sua formazione in materia di impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e su metodi di difesa integrata. Il Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del 22 /01/2014 pubblicato su  GU n.35 del 12-2-2014 del MiPAAF  prevede  che:

“A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome. L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle Regioni e Province autonome.”

Viene inoltre stabilito che:

“L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.”

Sempre in tema di incompatibilità viene stabilito che:

“Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.”

L’Art.3.8. del citato    D.L.  14 agosto 2012 , n.  150,  sono indicate le Autorità abilitate al rilascio del certificato di abilitazione e il titolo di studio che è necessario possedere:

“Il certificato di abilitazione all’attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  i  propri  ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie,  forestali,  a  condizione  che  abbiano  un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate  nell’allegato  I,  comprovata  dalla  frequenza  ad appositi corsi con valutazione Finale.”

In definitiva, quando la figura del consulente diviene obbligatoria?

Le aziende agrarie che seguono la Difesa integrata obbligatoria devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria (Allegato III) e disporre di un bollettino periodico che le metta nelle condizioni di effettuare correttamente i trattamenti fitosanitari. L’eventuale possibilità di avvalersi di un consulente dipende unicamente dalla loro volontà (non sono obbligate).

In pratica le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla base di quanto previsto dalla Difesa integrata obbligatoria.

Il certificato di abilitazione alla consulenza “costituisce un requisito obbligatorio per svolgere l’attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.” (punto A.1.3 – Certificati di abilitazione alla consulenza).

L’ambito a cui si fa riferimento è pertanto quello della Difesa integrata volontaria e dell’agricoltura biologica.

L’obbligo di avvalersi di un consulente è specificato nelle normative che riguardano l’OCM ortofrutta e il PSR delle singole Regioni e Province autonome.